La menzione della celeberrima frase di ulpiana memoria, accompagna solitamente l’applicazione di quei provvedimenti legislativi che comportano sacrifici gravosi e rinunce pesanti, per chi deve accettarne l’esecuzione. Si è tornati a citare la suddetta massima in tempi recenti e con rassegnazione, in concomitanza con la votazione della legge 168/05, da tutti definita vessatoria, in quanto prevede la confisca del mezzo a due ruote ai danni di quel proprietario che commette infrazioni e violazioni alla guida. Perché legge vessatoria? - Perché non distingue, come avrebbe dovuto, fra infrazioni gravi( guida in stato di ebbrezza, Art.186) ed irrilevanti( il conducente non regge il manubrio con entrambe le mani, Art. 170; il conducente trasporta oggetti non solidamente assicurati, Art. 170 comma 5;…), evidenziando quindi larga sproporzione fra tipologia di azione ed unicità di reazione( sanzione in questo caso! Un motociclista guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti? Gli viene confiscato il mezzo. Un motociclista muove la mano per sistemare la visiera del casco? Gli viene confiscato, sic, il mezzo.); - perché discrimina il motociclista da altre categorie di utenti della strada, in quanto alle medesime infrazioni al codice non corrisponde medesima pena per chi le ha commesse( non è prevista infatti la confisca di una automobile se il conducente procede senza le mani ben salde al volante!); - perché la sottrazione di un bene da parte dello Stato ed un suo definitivo incameramento( confisca), era previsto, ad oggi, solo in determinate situazioni, in presenza di acclarate e gravissime responsabilità penali( reati di mafia); - perché impone, beffardamente, al proprietario del motoveicolo, il pagamento delle spese per la sua custodia in stato di sequestro, presso il deposito giudiziario nel corso dei primi trenta giorni. Non ci si vuol ergere ad avvocati della categoria motociclistica, peraltro poco sindacalizzata, mal organizzata, troppo composita, spesso incapace di indignarsi; qui si discute un provvedimento emanato da un organo sovrano, il Parlamento, che a volte, sovranamente, può non ponderare opportunamente la portata e gli effetti del suo legiferare e dei principi che hanno ispirato il suo agire. I relatori del provvedimento ne hanno giustificato la durezza, come risposta non all’indisciplinatezza della categoria, bensì come reazione alla microcriminalità diffusa in certe e circoscritte zone del Paese. Criminalità che effettivamente si serve del mezzo a due ruote per compiere spregevoli e delittuose azioni. Ma allora, a ragione, ci si interroga sulla applicazione ed interpretazione di quei principi di generalità ed astrattezza che dovrebbero caratterizzare, sempre, ogni provvedimento di legge: si è tenuto conto di questo? O si deve forse parlare, anche in questo caso, di “legge ad personam”( contro chi commette reati utilizzando il mezzo a due ruote) ma che, contemporaneamente, si pone anche ”contra personam”( tutti gli altri utilizzatori “ortodossi”di motoveicoli)?…..
E l’altro principio ispiratore della legge, quello dell’incolumità fisica può essere considerato superiore all’altrettanto importante principio costituzionale della proprietà privata? Non si può che essere d’accordo con chi nota caratteri di incostituzionalità nella legge; indubbiamente possono rilevarsi assieme ad altri di illiberalità visto che si mette in discussione uno dei principi su cui si fonda lo stato di diritto: il già ricordato diritto alla proprietà privata.
(E’ necessario precisare che qualcosa è stato fatto per tentare di correggere gli aspetti più controversi della Legge: parziali modifiche sono state apportate in Senato prima del passaggio alla Camera. Tuttavia l’impianto generale della Legge, ad oggi, a Camere sciolte, resta tale).
…………………………………………………………………………………………………………
Si è svolta a Roma, il 10 Febbraio, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa italiana, la “Presentazione del IV Rapporto sul processo di liberalizzazione della Società italiana”.
Il giorno 15 Febbraio, la Presentazione si è tenuta a Milano, presso Palazzo Giureconsulti - Piazza Mercanti, 2.
E l’altro principio ispiratore della legge, quello dell’incolumità fisica può essere considerato superiore all’altrettanto importante principio costituzionale della proprietà privata? Non si può che essere d’accordo con chi nota caratteri di incostituzionalità nella legge; indubbiamente possono rilevarsi assieme ad altri di illiberalità visto che si mette in discussione uno dei principi su cui si fonda lo stato di diritto: il già ricordato diritto alla proprietà privata.
(E’ necessario precisare che qualcosa è stato fatto per tentare di correggere gli aspetti più controversi della Legge: parziali modifiche sono state apportate in Senato prima del passaggio alla Camera. Tuttavia l’impianto generale della Legge, ad oggi, a Camere sciolte, resta tale).
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Si è svolta a Roma, il 10 Febbraio, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa italiana, la “Presentazione del IV Rapporto sul processo di liberalizzazione della Società italiana”.
Il giorno 15 Febbraio, la Presentazione si è tenuta a Milano, presso Palazzo Giureconsulti - Piazza Mercanti, 2.
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